Il fringe benefit auto è una delle voci che il datore di lavoro incontra più spesso quando concede un veicolo aziendale in uso al dipendente. Rappresenta il valore dell’utilizzo privato del mezzo, che concorre al reddito del lavoratore e incide, per la quota contributiva, sul costo del lavoro dell’azienda. Dal 2025 le regole di calcolo legano la tassazione al tipo di alimentazione del veicolo. Dal periodo d’imposta 2026 conta anche l’anno di prima immatricolazione. Conoscerne il meccanismo evita errori in busta paga.

Cos’è il fringe benefit auto e quando si genera

L’uso misto del veicolo, sia per lavoro sia per fini personali, si chiama uso promiscuo e fa nascere in capo al lavoratore una componente di reddito in natura che si aggiunge alla retribuzione in denaro.

La distinzione decisiva è tra uso promiscuo e uso esclusivamente aziendale. Se il veicolo serve solo per l’attività di impresa, e resta in azienda a fine giornata, non si genera alcun benefit tassabile. Se invece il dipendente può usarlo anche nel tempo libero, nei fine settimana o per il tragitto casa-lavoro, quella disponibilità privata ha un valore economico. La legge lo quantifica in modo forfettario, senza obbligare a ricostruire i chilometri effettivamente percorsi per motivi personali. Nella prassi retributiva l’auto in uso promiscuo si colloca tra le misure di welfare aziendale e i benefit in natura che integrano lo stipendio erogato in denaro.

L’auto in uso promiscuo è uno dei benefit più diffusi tra le forme di retribuzione in natura e rientra nella logica dei piani retributivi con cui il consulente del lavoro affianca i datori di lavoro.

Il riferimento normativo è l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, riscritto dalla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 48) e sostituito di nuovo dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (articolo 2), in vigore dal 12 agosto 2026. La riforma del 2025 ha cambiato il criterio di calcolo per legarlo al tipo di alimentazione del veicolo, con l’obiettivo dichiarato di incentivare la mobilità a basse emissioni.

Come si calcola il fringe benefit auto: le percentuali per alimentazione

Il nuovo criterio parte da un dato oggettivo: il costo chilometrico stabilito ogni anno dalle tabelle ACI per quel modello, moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui. Su questa base si applica una percentuale che dipende dall’alimentazione del veicolo.

Le percentuali sono tre. Il 10% è riservato ai veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria. Il 20% si applica agli ibridi plug-in. Il 50% vale per tutti gli altri, quindi benzina, diesel, GPL, metano e ibridi non ricaricabili dall’esterno. Il valore così ottenuto è il punto di partenza del calcolo, non ancora l’importo che concorre al reddito del lavoratore. Si riduce delle somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo. Aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, e di un ulteriore 5% con accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

AlimentazionePercentualeValore imponibile annuo (esempio*)
Elettrico puro a batteria10%750 €
Ibrido plug-in20%1.500 €
Benzina, diesel e altri50%3.750 €

*A titolo di esempio, ipotizzando un costo chilometrico ACI di 0,50 €/km: su 15.000 km la base è 7.500 €, a cui si applica la percentuale. Gli importi sono un ordine di grandezza e cambiano con il modello, la tabella ACI dell’anno e le condizioni contrattuali. Sono calcolati senza somme trattenute al dipendente e prima degli aumenti del 50% e del 5%.

A parità di percorrenza convenzionale, l’auto elettrica genera un imponibile molto più basso di quella a combustione: è l’incentivo fiscale con cui la riforma spinge il parco auto aziendale verso motorizzazioni meno inquinanti.

Con le regole oggi in vigore il peso dell’auto aziendale sul reddito del dipendente dipende dal tipo di alimentazione e, dal periodo d’imposta 2026, dall’anno di prima immatricolazione. Le emissioni di CO2 contano ancora per i veicoli nel regime transitorio.

Il regime transitorio: a quali veicoli si applica

Le nuove percentuali non si applicano a tutto il parco auto in circolazione. La linea di confine è il momento in cui il veicolo è stato ordinato e concesso in uso promiscuo. Il regime transitorio, scritto nel comma 48-bis della legge 207/2024 come sostituito dal D.Lgs. 148/2026, riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e quelli ordinati dal datore entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025. Per questi mezzi resta il calcolo basato sulle emissioni di anidride carbonica, cioè la disciplina vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. La regola non cambia se il veicolo passa in uso promiscuo a un altro dipendente. I veicoli concessi dal 2026, e quelli concessi nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio, seguono dal periodo d’imposta 2026 il criterio legato all’alimentazione.

I chiarimenti operativi sulla prima versione del regime transitorio sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025, che commenta il comma 48-bis introdotto dal decreto-legge 19/2025 (convertito dalla legge 60/2025). La circolare è precedente al D.Lgs. 148/2026: sui punti che il decreto ha cambiato vale il testo oggi vigente. La tabella che segue riassume quale regime si applica a seconda della situazione del veicolo.

Situazione del veicoloRegime applicabile
Concesso in uso promiscuo dal 2026, oppure nel 2025 senza un ordine entro il 31 dicembre 2024Percentuali per alimentazione (10 / 20 / 50%), dal periodo d’imposta 2026
Concesso in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024Regime legato alle emissioni di CO2, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione
Ordinato dal datore entro il 31 dicembre 2024 e concesso in uso promiscuo nel 2025Regime legato alle emissioni di CO2, con la stessa scadenza
Veicoli delle righe precedenti, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazioneValore aumentato del 50%

Nella stessa flotta possono così convivere veicoli tassati con criteri diversi: verificare la data di prima immatricolazione, di ordine e di concessione di ogni mezzo è il primo passo per un calcolo corretto.

La maggiorazione dopo il quinto anno

La maggiorazione legata all’età del veicolo è legge vigente. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR. Dal periodo d’imposta 2026 il valore calcolato con le percentuali per alimentazione aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. A titolo di esempio, per un veicolo immatricolato per la prima volta nel 2021 la scadenza è il 31 dicembre 2026. In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore aumenta di un ulteriore 5%.

Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione il valore del fringe benefit auto aumenta del 50%: l’età del veicolo entra nel calcolo insieme all’alimentazione.

L’aumento del 50% vale anche per i veicoli nel regime transitorio: superata la stessa scadenza, cresce del 50% il valore determinato con la disciplina basata sulle emissioni. L’aumento del 5% per accessori e allestimenti si applica a questi veicoli dal 1° gennaio 2026. Per il passato l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 148/2026 fa salvi i comportamenti dei datori di lavoro: il modo in cui accessori e allestimenti sono stati tassati fino al 31 dicembre 2025 non viene rimesso in discussione, e chi ha versato di più non ottiene il rimborso.

Come il fringe benefit auto si riflette in busta paga e sul costo del lavoro

Il valore del benefit non viene erogato in denaro: è un reddito figurativo che concorre alla base imponibile del lavoratore. In busta paga si somma agli altri elementi retributivi e su di esso si calcolano sia i contributi previdenziali sia l’imposta sul reddito.

Qui è utile tenere distinti i due profili. I contributi previdenziali gravano sia sull’azienda sia sul lavoratore, ciascuno per la propria quota. L’IRPEF, invece, è a carico esclusivamente del lavoratore: il datore agisce come sostituto d’imposta, trattiene l’imposta e la versa all’Erario, ma non ne sopporta il costo. Attribuire l’imposta sul reddito anche all’azienda è un errore ricorrente da evitare.

Per il datore l’auto in uso promiscuo incide sul costo del lavoro attraverso la quota contributiva sul valore del benefit, che si somma al costo di acquisto o noleggio, all’assicurazione e alla gestione del mezzo. Il valore annuo, inoltre, non pesa in un’unica busta paga: si ripartisce nei periodi in cui il veicolo resta a disposizione, in proporzione ai giorni di effettiva assegnazione se avviene o cessa in corso d’anno.

Gli adempimenti per il datore di lavoro

La corretta gestione del benefit richiede alcuni passaggi puntuali, che tipicamente confluiscono nell’elaborazione delle buste paga:

  • Individuare per ogni veicolo la percentuale corretta, in base ad alimentazione e regime applicabile (nuovo o transitorio), e verificare l’anno di prima immatricolazione per l’aumento del 50%.
  • Reperire il costo chilometrico ACI aggiornato per lo specifico modello e calcolare il valore annuo, poi ripartito nei periodi di paga.
  • Assoggettare l’importo a contribuzione e ritenuta fiscale, tracciando l’eventuale quota rimborsata dal dipendente, che riduce il benefit imponibile.

Domande frequenti sul fringe benefit auto

Quando l’auto aziendale non genera fringe benefit?

Quando è concessa in uso esclusivamente aziendale e non è disponibile per l’uso privato del dipendente. In questo caso il veicolo serve solo all’attività d’impresa e non nasce alcun valore da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore.

Come si calcola il fringe benefit auto per un’elettrica?

Si prende il costo chilometrico ACI del modello, lo si moltiplica per 15.000 chilometri annui e si applica il 10%. La stessa base con percentuale del 20% vale per gli ibridi plug-in e del 50% per gli altri veicoli. Il risultato è il valore di partenza: si riduce delle somme trattenute al dipendente e aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, e di un ulteriore 5% con accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. Per un’elettrica che rientra nel regime transitorio resta invece il criterio legato alle emissioni di CO2.

Le auto immatricolate prima del 2025 seguono le nuove regole?

Non dipende dalla data di immatricolazione, ma da quando il veicolo è stato ordinato e concesso in uso promiscuo. Se è stato concesso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, oppure ordinato dal datore entro il 31 dicembre 2024 e concesso nel 2025, resta il criterio legato alle emissioni di CO2 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione; dopo quella data il valore così determinato aumenta del 50%. I veicoli concessi dal 2026, e quelli concessi nel 2025 fuori dal regime transitorio, seguono dal periodo d’imposta 2026 le percentuali per alimentazione.

Chi paga le imposte sul fringe benefit auto?

L’IRPEF sul valore del benefit è a carico del lavoratore. Il datore di lavoro agisce come sostituto d’imposta: trattiene la ritenuta e la versa, senza sopportarne il costo. I contributi previdenziali, invece, gravano sia sull’azienda sia sul lavoratore.

Il rimborso pagato dal dipendente riduce il benefit?

Sì. Se il lavoratore corrisponde all’azienda una somma per l’uso privato del veicolo, tale importo si sottrae dal valore del benefit e riduce l’imponibile, a condizione che il riaddebito sia documentato correttamente.


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