La procedura di licenziamento collettivo è il percorso obbligato che il datore di lavoro deve seguire quando riduce il personale oltre determinate soglie dimensionali. Non è una scelta libera nei tempi e nei modi: la legge impone una sequenza di comunicazioni, un confronto con i sindacati e criteri di selezione vincolanti. Chi salta un passaggio rischia di veder annullare i licenziamenti, con la reintegrazione o un’indennità a carico dell’impresa. Questa guida spiega, dal punto di vista di chi gestisce l’organico, quando scatta l’obbligo, cosa comunicare e a chi, e dove si concentrano gli errori.

Quando scatta la procedura di licenziamento collettivo

Il licenziamento collettivo non dipende dalla volontà dell’azienda di chiamarlo tale: si applica al ricorrere di requisiti oggettivi. Le soglie che lo fanno scattare sono fissate dall’articolo 24 della legge 223 del 1991.

Servono due condizioni, che devono ricorrere insieme. La prima riguarda la dimensione: l’impresa deve occupare più di 15 dipendenti. La seconda riguarda i numeri del taglio: almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, nella stessa unità produttiva oppure in più unità collocate nella stessa provincia. Il collegamento causale è ampio: rientrano nel conteggio tutti i recessi riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione di attività.

Se manca anche uno solo dei requisiti — non più di 15 dipendenti, oppure meno di 5 recessi in 120 giorni — non si è di fronte a un licenziamento collettivo, ma a licenziamenti individuali.

La soglia dei dipendenti si verifica sulla media degli occupati nel semestre precedente l’avvio della procedura. È un calcolo da fare con attenzione: un errore a monte sposta l’intero inquadramento della vicenda.

Le fasi della procedura di licenziamento collettivo

La procedura di licenziamento collettivo è disciplinata dall’articolo 4 della stessa legge e si articola in una fase sindacale e in una fase amministrativa. Tutto parte da una comunicazione preventiva scritta indirizzata alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie (RSA/RSU) e alle rispettive associazioni di categoria. La stessa comunicazione va trasmessa agli uffici competenti.

Il contenuto della comunicazione non è libero: deve indicare i motivi dell’eccedenza, le ragioni tecniche, organizzative o produttive, il numero e i profili professionali del personale in esubero, i tempi del programma e le eventuali misure per attenuarne le conseguenze sociali. Un’informativa incompleta è uno dei vizi più frequenti.

FaseCosa fa il datore di lavoroA chi comunica
AperturaInvia la comunicazione preventiva scritta con tutti i contenuti di leggeRSA/RSU e associazioni di categoria; uffici competenti
Esame congiuntoPartecipa al confronto richiesto dai sindacati entro 7 giorni dal ricevimentoRappresentanze sindacali e associazioni
Fase amministrativaSe non c’è accordo, prosegue il confronto davanti all’ufficio competenteUfficio regionale / Ispettorato del lavoro
ChiusuraIntima i licenziamenti e trasmette l’elenco con l’applicazione dei criteri di sceltaUffici competenti e INPS

Su richiesta delle rappresentanze, entro 7 giorni dal ricevimento si apre l’esame congiunto, per valutare le cause dell’eccedenza e le alternative al taglio. La fase sindacale ha una durata massima di 45 giorni dalla comunicazione iniziale. Se non si raggiunge un accordo, segue la fase amministrativa davanti all’ufficio competente, che si esaurisce entro 30 giorni. In totale la procedura può arrivare a 75 giorni. Quando i licenziamenti previsti sono meno di 10, i termini si dimezzano, a 22 e 15 giorni. Al termine l’impresa può intimare i recessi e deve comunicare agli uffici l’elenco dei lavoratori, con la puntuale indicazione dei criteri applicati.

Un dettaglio incide direttamente sul costo dell’operazione. Se la dichiarazione di eccedenza non è oggetto di accordo sindacale, il contributo di licenziamento dovuto all’INPS è triplicato, secondo l’articolo 2, comma 35, della legge 92 del 2012. Chiudere la fase sindacale con un’intesa non è quindi solo una questione di relazioni industriali: pesa sul costo del lavoro connesso ai recessi.

Senza accordo sindacale sull’eccedenza, il contributo di licenziamento all’INPS si triplica: la trattativa ha un valore economico misurabile, non solo procedurale.

I criteri di scelta: chi si può licenziare

Individuare chi licenziare è la parte più delicata. La regola generale è che i lavoratori in esubero si scelgono in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale. La priorità va ai criteri definiti dagli accordi collettivi con i sindacati. Solo in loro assenza operano i tre criteri legali dell’articolo 5.

  • Carichi di famiglia del lavoratore.
  • Anzianità di servizio.
  • Esigenze tecnico-produttive e organizzative dell’impresa.

Il punto che spesso sfugge è che questi tre criteri operano in concorso tra loro, non a scelta del datore. Non è possibile isolarne uno solo per costruire a tavolino l’elenco degli uscenti. La selezione deve risultare coerente e verificabile rispetto alle reali esigenze dichiarate, e non può mai tradursi in un atto discriminatorio o contrario a correttezza e buona fede.

La scelta arbitraria del singolo nome, mascherata da criterio tecnico, è il modo più rapido per far dichiarare illegittimo un licenziamento collettivo.

Gli errori che fanno annullare i licenziamenti

I vizi della procedura si pagano in giudizio. Non si tratta di formalismi: comunicazione e criteri di scelta sono la garanzia di trasparenza dell’intera operazione. La tabella seguente riassume gli scivoloni più ricorrenti e le loro conseguenze.

Errore tipicoConseguenza
Comunicazione iniziale incompleta o genericaVizio della procedura, licenziamenti impugnabili
Confronto sindacale solo apparenteProcedura viziata per difetto di esame congiunto
Criteri di scelta applicati in modo parziale o arbitrarioIllegittimità del recesso per violazione dell’art. 5
Comunicazione finale senza indicazione puntuale dei criteriVizio autonomo, contestabile in sede giudiziale
Scelta con effetto discriminatorioNullità del licenziamento

Quando un licenziamento collettivo è dichiarato illegittimo, le conseguenze variano secondo il vizio e il regime applicabile al rapporto. Il giudice può disporre la reintegrazione oppure un’indennità risarcitoria, il cui importo è oggi rimesso alla sua valutazione: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 2018, ha superato il calcolo rigido legato alla sola anzianità. Le forbici di legge restano un ordine di grandezza, non un automatismo.

Licenziamento collettivo o licenziamenti individuali plurimi?

La distinzione è sostanziale. Sotto le soglie dell’articolo 24, più recessi ravvicinati restano licenziamenti individuali, ciascuno con la propria giustificazione e il proprio regime di tutele. In quel caso non serve la procedura sindacale, ma ciascun recesso deve reggere autonomamente sulla propria giustificazione, secondo le regole generali del licenziamento per il datore di lavoro.

Attenzione a un rischio speculare: frazionare artificialmente i tagli per restare sotto soglia non mette al riparo. Se i recessi sono riconducibili alla stessa riduzione di attività e cadono nei 120 giorni, il conteggio li considera unitariamente. In questi casi corrisponde all’interesse dell’impresa impostare fin dall’inizio la procedura corretta, evitando contenziosi che vanificano il risparmio sul costo del lavoro.

Domande frequenti sul licenziamento collettivo

Quanti dipendenti servono per il licenziamento collettivo?

La procedura si applica alle imprese che occupano più di 15 dipendenti. Il requisito dimensionale va letto insieme all’altro: almeno 5 licenziamenti in 120 giorni. Se l’impresa ha 15 o meno dipendenti, i recessi restano individuali, qualunque sia il loro numero.

I 5 licenziamenti si contano su tutta l’azienda?

Si contano nella stessa unità produttiva o in più unità collocate nella medesima provincia, e nell’arco di 120 giorni. Rientrano tutti i recessi riconducibili alla stessa riduzione o trasformazione di attività, anche se intimati in momenti diversi del periodo.

Cosa succede se salto il confronto con i sindacati?

L’assenza o l’apparenza dell’esame congiunto vizia la procedura. I licenziamenti diventano impugnabili e il datore di lavoro si espone alla reintegrazione o a un’indennità. Il confronto è un obbligo sostanziale, non un adempimento formale da esaurire in fretta.

Chi decide quali lavoratori licenziare?

La scelta segue in primo luogo gli accordi collettivi con i sindacati. In loro assenza si applicano i tre criteri legali — carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico-produttive — che operano in concorso tra loro. Il datore non può selezionare i nomi in modo discrezionale.

Quanto rischia l’azienda se la procedura è viziata?

Dipende dal tipo di vizio e dal regime applicabile. Il giudice può ordinare la reintegrazione o riconoscere un’indennità risarcitoria, con importo rimesso alla sua valutazione dopo la sentenza n. 194 del 2018 della Corte Costituzionale. È un’alea che rende conveniente eseguire la procedura correttamente fin dall’avvio.


Una risposta a “Licenziamento collettivo: procedura e criteri”

  1. […] la stessa soglia che, insieme al requisito di almeno 5 licenziamenti in 120 giorni, fa scattare la procedura di licenziamento collettivo, con l’obbligo per l’azienda di informare e consultare le rappresentanze sindacali […]

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