Il ticket licenziamento 2026 è il contributo che il datore di lavoro versa all’INPS quando interrompe un rapporto a tempo indeterminato in un caso che darebbe teoricamente diritto alla NASpI. Serve a finanziare l’assicurazione contro la disoccupazione ed è una componente del costo del lavoro che va messa in conto ogni volta che si programma una cessazione. In questa guida vediamo quanto costa nel 2026, quando è dovuto e quando no, e con quali tempi si versa.

Chiamato in origine “contributo di licenziamento” e comunemente noto come ticket NASpI, questo onere è a carico esclusivo del datore. Comprenderne la misura evita sorprese in fase di uscita del personale. Il ticket è del resto solo una delle voci che il datore affronta in una cessazione: la gestione del licenziamento comprende anche preavviso, forma dell’atto e adempimenti verso l’INPS.

Che cos’è il ticket licenziamento e perché esiste

Il contributo è stato introdotto dall’articolo 2, commi 31 e seguenti, della legge 28 giugno 2012 n. 92, la cosiddetta riforma Fornero. La logica è di corresponsabilità: chi interrompe un rapporto a tempo indeterminato, generando un potenziale accesso all’indennità di disoccupazione, concorre a finanziare il sistema che quell’indennità eroga.

Il ticket non dipende dalla motivazione soggettiva del recesso, ma da un criterio oggettivo: se la cessazione rientra tra quelle che aprono teoricamente al diritto alla NASpI, il contributo è dovuto. Questo spiega perché ricada su casi tra loro molto diversi, come vedremo più avanti.

L’ambito di applicazione riguarda le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Un aspetto che i datori spesso sottovalutano è che il ticket prescinde dalle dimensioni dell’impresa: non è legato alla soglia dei quindici dipendenti che rileva su altri istituti, ma opera anche nelle realtà più piccole. Ogni cessazione idonea a generare la NASpI comporta il contributo, indipendentemente dall’organico aziendale.

Il ticket di licenziamento è a carico esclusivo del datore di lavoro: non è una trattenuta sul lavoratore, ma un contributo che l’impresa versa all’INPS.

Quanto costa il ticket licenziamento 2026: la misura e il calcolo

La misura è fissata dalla legge in una percentuale del massimale mensile della NASpI. Il contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturati negli ultimi tre anni, fino a un massimo di tre anni (36 mesi).

Il massimale è rivalutato annualmente. Per il 2026, secondo la circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, il massimale mensile NASpI è pari a 1.584,70 euro. Applicando il 41% si ottiene una quota di 649,73 euro per ogni anno di anzianità, con un importo massimo di 1.949,19 euro raggiunto a partire dai tre anni.

La tabella seguente mostra come cresce il contributo al crescere dell’anzianità aziendale.

Anzianità aziendale (ultimi 3 anni)Quota per annoTicket 2026 dovuto
12 mesi649,73 €649,73 €
24 mesi649,73 € × 21.299,46 €
36 mesi e oltre649,73 € × 31.949,19 €

A titolo di esempio, per un rapporto cessato nel 2026 con un’anzianità di due anni e mezzo maturata nell’ultimo triennio, il conteggio considera le annualità intere: due periodi da dodici mesi danno una base di 1.299,46 euro, mentre la frazione residua di sei mesi viene riproporzionata secondo i criteri INPS. La regola generale resta il rapporto tra mesi di anzianità e quota annua di 649,73 euro, entro il tetto delle tre annualità.

Trattandosi di valori legati al massimale NASpI, questi importi cambiano ogni anno. Le cifre indicate valgono per il 2026 e vanno riverificate alla circolare INPS dell’anno in cui avviene la cessazione.

A regime, con tre o più anni di anzianità nell’unità produttiva, il ticket 2026 raggiunge il tetto di 1.949,19 euro per il singolo rapporto cessato.

Quando il ticket licenziamento è dovuto e quando no

Il criterio guida è uno solo: il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione che darebbero teoricamente diritto alla NASpI. Ne restano fuori le uscite che quel diritto non lo generano.

Rientrano quindi nell’obbligo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la risoluzione consensuale raggiunta nella procedura di conciliazione obbligatoria in sede protetta (articolo 7 della legge 604/1966) e le dimissioni per giusta causa, che sono imputabili al datore. Non è invece dovuto per le dimissioni volontarie ordinarie, con cui il lavoratore recede senza una causa imputabile all’azienda e senza accedere alla NASpI.

La distinzione tra dimissioni volontarie e dimissioni per giusta causa è decisiva: solo le seconde, essendo riconducibili a un inadempimento del datore, aprono alla NASpI e fanno scattare il ticket.

Causale di cessazioneTicket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivoSì
Licenziamento per giusta causa o motivo soggettivoSì
Risoluzione consensuale in sede protetta (art. 7 L. 604/1966)Sì
Dimissioni per giusta causaSì
Dimissioni volontarie ordinarieNo

Nei casi dubbi, il criterio da applicare non è la denominazione dell’atto, ma l’effettiva idoneità della cessazione a generare il diritto alla NASpI in capo al lavoratore.

Un caso merita attenzione particolare: il licenziamento collettivo. Quando la dichiarazione di eccedenza del personale non è oggetto di accordo sindacale, il contributo dovuto è maggiorato in misura significativa. L’articolo 2, comma 35, della legge 92/2012, nella formulazione vigente, prevede infatti che in questa ipotesi il contributo sia moltiplicato per tre volte. La procedura di licenziamento collettivo resta comunque riservata alle imprese con più di quindici dipendenti che effettuano almeno cinque licenziamenti in 120 giorni; per il singolo licenziamento individuale, invece, si applica la misura ordinaria.

Come e quando si versa il contributo

Il ticket si versa in un’unica soluzione. Il datore lo assolve tramite il modello F24, all’interno della denuncia contributiva mensile, con riferimento al periodo in cui la cessazione si è perfezionata. Non è previsto un frazionamento in più mensilità: l’importo, calcolato in base all’anzianità maturata, matura per intero al momento dell’interruzione del rapporto.

Poiché l’importo dipende dall’anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è opportuno ricostruire con esattezza il periodo di riferimento prima di procedere. Un errore nel conteggio dei mesi si riflette direttamente sull’importo dovuto e, in caso di versamento inferiore, espone l’azienda al recupero da parte dell’INPS.

Il calcolo dell’anzianità utile e il versamento del ticket rientrano tra gli adempimenti di fine rapporto che lo Studio TB segue per le aziende clienti.

Domande frequenti sul ticket licenziamento 2026

Il ticket di licenziamento è a carico del lavoratore?

No. È un contributo interamente a carico del datore di lavoro. Non si tratta di una trattenuta sulla retribuzione del dipendente, ma di un onere che l’impresa versa all’INPS e che rientra nel costo del lavoro connesso alla cessazione del rapporto.

Si versa il ticket anche in caso di licenziamento per giusta causa?

Sì. Il contributo prescinde dalla motivazione soggettiva del recesso. Poiché anche il licenziamento per giusta causa apre teoricamente al diritto alla NASpI, il ticket è dovuto, esattamente come per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Quanto vale il ticket massimo nel 2026?

Nel 2026 l’importo massimo è di 1.949,19 euro per singolo rapporto cessato, raggiunto con tre o più anni di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il valore deriva dal massimale mensile NASpI di 1.584,70 euro, moltiplicato per il 41% e per tre annualità.

Il contributo è dovuto per le dimissioni volontarie?

No. Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI e non fanno scattare il ticket. Il contributo torna dovuto solo nelle dimissioni per giusta causa, che sono imputabili al datore e consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione.

Gli importi del ticket cambiano ogni anno?

Sì. Il contributo è ancorato al massimale mensile NASpI, che l’INPS rivaluta annualmente. Per questo le cifre del 2026 non coincidono con quelle degli anni precedenti e vanno sempre riscontrate alla circolare INPS dell’anno in cui avviene la cessazione.

Il ticket di licenziamento è una tassa?

No, non tecnicamente. Il ticket licenziamento è un contributo previdenziale, non un tributo fiscale: finanzia l’assicurazione NASpI e va versato all’INPS, non all’Erario. È dovuto insieme agli altri contributi previdenziali legati alla cessazione del rapporto e non va confuso con un’imposta sul reddito o con una sanzione a carico del datore.


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