Capire come funziona il welfare aziendale significa comprendere un meccanismo preciso: l’impresa mette a disposizione dei propri collaboratori beni e servizi che, nei casi previsti dalla legge, non concorrono a formare reddito di lavoro. Non è un premio in busta paga travestito, né un modo per ridurre gli obblighi verso il fisco. È il trattamento che il legislatore ha scelto per incentivare determinate erogazioni, riconoscendo loro un regime di miglior favore fiscale e contributivo. Per il datore di lavoro questo si traduce in uno strumento che valorizza le persone e, allo stesso tempo, aiuta a controllare il costo del lavoro.

In questa guida il focus è operativo: da dove nasce un piano di welfare, quali categorie di beni e servizi lo compongono e quali sono i vantaggi concreti per l’azienda. Il welfare aziendale comprende un ventaglio ampio di misure di utilità sociale; qui ci concentriamo sul meccanismo di attivazione e su cosa cambia, in concreto, per l’impresa.

Che cos’è il welfare aziendale e come funziona

Il welfare aziendale è l’insieme dei beni e servizi che l’impresa riconosce ai lavoratori a integrazione della retribuzione ordinaria. Nel gergo del settore, questo insieme si chiama paniere: può comprendere rimborsi per l’istruzione dei figli, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, buoni acquisto, servizi di trasporto e molto altro.

Il funzionamento poggia su un principio fiscale: alcune erogazioni, quando rispettano i requisiti di legge, sono escluse dal reddito imponibile del lavoratore. Di conseguenza non generano IRPEF a suo carico e, nei casi previsti, sono esenti anche da contribuzione previdenziale. Il valore riconosciuto arriva al collaboratore senza le trattenute che invece gravano su un aumento di stipendio equivalente.

Nel welfare, ciò che l’azienda destina al paniere coincide con il costo effettivo: qui il valore lordo corrisponde al costo, senza il carico contributivo tipico della retribuzione monetaria.

Questa è la differenza sostanziale rispetto a un incremento di salario. Sulla retribuzione ordinaria, infatti, il costo aziendale non è pari al lordo, ma al lordo aumentato dei contributi a carico del datore. Nel welfare quel divario si riduce, perché le erogazioni ammesse seguono un regime dedicato.

Come funziona il welfare aziendale dal punto di vista delle fonti

Un piano di welfare non si improvvisa: nasce sempre da una fonte formale. Le erogazioni possono derivare da legge, regolamento aziendale o accordo (contratto collettivo o intesa di secondo livello). La legge fissa i limiti fiscali e le categorie ammesse; gli importi concreti e le modalità, invece, vivono nei regolamenti e negli accordi.

La distinzione non è formale. Come vedremo, il modo in cui l’azienda decide di istituire il welfare incide direttamente sulla deducibilità dei costi dal reddito d’impresa. Un piano strutturato in un regolamento aziendale vincolante ha un trattamento diverso da un’iniziativa concessa in modo volontario e occasionale.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro sistematico con la circolare 35/E del 4 novembre 2022, documento di prassi che chiarisce ambito applicativo e condizioni delle diverse misure.

Cosa compone il paniere: opere, servizi e fringe benefit

Le voci che formano il welfare hanno riferimenti normativi distinti, che ne determinano il trattamento. La disciplina base è contenuta nell’articolo 51 del TUIR.

Il comma 2 dell’articolo 51 TUIR elenca le somme e i valori che non concorrono a formare il reddito: contributi di assistenza sanitaria, previdenza complementare, opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale. Il comma 3 dello stesso articolo disciplina invece i fringe benefit, cioè i beni e servizi ceduti ai dipendenti, con una soglia strutturale di esclusione fissata in 258,23 euro.

Consulente e imprenditore di spalle mentre esaminano un piano di welfare aziendale stampato

La soglia di 258,23 euro dell’articolo 51 comma 3 è il riferimento strutturale del sistema; i tetti annuali possono variare in base alle leggi di bilancio.

La tabella seguente riassume le categorie principali e la loro collocazione normativa.

Categoria del paniereRiferimentoNota operativa
Assistenza sanitaria integrativaArt. 51 c.2 TUIRContributi a enti o casse con fini assistenziali
Previdenza complementareArt. 51 c.2 TUIRVersamenti a fondi pensione
Opere e servizi (istruzione, ricreazione)Art. 51 c.2 TUIRFinalità sociali, anche per i familiari
Fringe benefit (beni e servizi)Art. 51 c.3 TUIRSoglia strutturale 258,23 €

Gli importi annuali applicabili a ciascuna voce sono definiti dalla legge di bilancio dell’anno di riferimento e vanno verificati di volta in volta.

I vantaggi fiscali e contributivi per l’impresa

Dal lato dell’impresa, il welfare aziendale produce due effetti economici principali. Il primo riguarda il lavoratore: le erogazioni ammesse non generano IRPEF a suo carico, perché l’IRPEF è imposta che grava esclusivamente sul lavoratore, di cui il datore è soltanto sostituto d’imposta. Il secondo effetto riguarda i contributi previdenziali che, normalmente, sono a carico sia dell’azienda sia del lavoratore: nei casi previsti, le somme destinate al welfare ne sono escluse.

Il risultato è un valore percepito dal collaboratore superiore al costo sostenuto dall’impresa per un pari aumento in denaro. È qui che il welfare diventa una leva per contenere il costo del lavoro senza ridurre ciò che arriva alla persona.

Il welfare non riduce le tutele: è il canale con cui il legislatore incentiva erogazioni di utilità sociale, riconoscendo un trattamento fiscale e contributivo di favore.

Deducibilità per l’azienda: articolo 95 e articolo 100 TUIR

Un punto spesso trascurato è la deducibilità dei costi del welfare dal reddito d’impresa, che dipende dalla fonte da cui l’erogazione deriva.

Quando il welfare nasce da un obbligo assunto dall’azienda in base a contratto, accordo o regolamento aziendale, i relativi costi rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili secondo l’articolo 95 del TUIR, quindi in misura piena. Quando invece l’erogazione è concessa in modo volontario, senza un vincolo formale, si applica il limite dell’articolo 100 del TUIR, che ammette la deduzione degli oneri di utilità sociale entro il 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro.

Fonte dell’erogazioneArticolo TUIRDeducibilità
Obbligo da contratto, accordo o regolamentoArt. 95Piena, come costo del lavoro
Erogazione volontaria dell’aziendaArt. 100Limite del 5 per mille

La scelta di formalizzare il piano in un regolamento aziendale, dunque, non ha solo valore organizzativo: incide direttamente sul trattamento fiscale dei costi in capo all’impresa.

Domande frequenti sul welfare aziendale

Il welfare aziendale conviene solo alle grandi imprese?

No. Il meccanismo di esclusione dal reddito e di deducibilità opera a prescindere dalle dimensioni aziendali. Anche le piccole e medie imprese possono istituire un paniere, calibrando le voci sulle proprie possibilità e sulle esigenze dei collaboratori, purché le erogazioni derivino da una fonte formale corretta.

Il welfare sostituisce lo stipendio?

No. Il welfare integra la retribuzione, non la rimpiazza. Le competenze retributive continuano a essere corrisposte secondo il CCNL applicato. Il welfare aggiunge beni e servizi con un trattamento fiscale dedicato, ma non incide sulla retribuzione dovuta per legge e contratto.

Le erogazioni di welfare sono sempre esenti da contributi?

Non automaticamente. L’esenzione contributiva opera nei casi e nei limiti previsti dalla normativa e dalla prassi. Per questo è essenziale che il piano sia costruito rispettando categorie, condizioni e importi ammessi, verificando ogni voce alla fonte.

Da dove parte concretamente un piano di welfare?

Da una fonte formale: legge, regolamento aziendale o accordo di secondo livello. Il regolamento o l’accordo definiscono gli importi, i beneficiari e le voci del paniere, mentre la legge stabilisce i limiti fiscali. La forma scelta determina anche il regime di deducibilità dei costi per l’impresa.


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