Il colloquio di selezione è il momento in cui l’azienda raccoglie più dati personali del candidato, spesso senza una procedura chiara su cosa si può chiedere e cosa no. Per il datore di lavoro non si tratta solo di individuare la persona giusta: significa anche rispettare limiti precisi, fissati dallo Statuto dei Lavoratori e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati, sulle domande ammesse, sul trattamento dei dati raccolti e sulla loro conservazione. Per il GDPR il titolare del trattamento è l’azienda. È lei a dover garantire, e saper dimostrare, che i dati sono trattati secondo le regole. Chi conduce il colloquio, che sia l’imprenditore, il responsabile HR o un responsabile di reparto, agisce sotto la sua autorità e ne segue le istruzioni.

Saletta con tavolo, due sedie e una cartellina chiusa, pronta per un colloquio di selezione

Cosa può chiedere il datore di lavoro nel colloquio di selezione: i limiti di legge

Il punto di partenza è l’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970). La norma vieta al datore di lavoro di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del candidato, così come su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale. Il divieto vale sia in fase di assunzione sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In pratica, ogni domanda del colloquio di selezione deve poter essere ricondotta a un requisito reale del ruolo. Chiedere le competenze tecniche maturate, la disponibilità agli orari richiesti o le motivazioni del cambio di lavoro è legittimo, perché riguarda l’attitudine professionale. Chiedere orientamento politico, appartenenza sindacale, fede religiosa, stato di famiglia o progetti riproduttivi non lo è, perché non ha alcun legame con la prestazione lavorativa.

Una domanda è ammissibile solo se la risposta serve davvero a valutare se quella persona è adatta a quel ruolo, non a soddisfare una curiosità di chi conduce il colloquio.

La tabella seguente riassume la distinzione, utile come traccia rapida per chi prepara le domande prima dell’incontro.

Ambito della domandaEsempio ammessoEsempio da evitare
Esperienza e competenzeQuali strumenti hai usato in questo tipo di mansioneNessuno, se la domanda resta sul ruolo
Disponibilità organizzativaHai vincoli di orario o di trasferta rispetto al ruoloHai intenzione di avere figli a breve
Percorso professionalePerché hai lasciato l’impiego precedenteSei mai stato licenziato, e per quale motivo
Sfera personaleNessunoChe orientamento politico o religioso hai
Salute (fuori dai casi previsti dalla legge)NessunoHai patologie o prendi farmaci con regolarità

Le uniche eccezioni riguardano i casi in cui una norma specifica richiede accertamenti sull’idoneità, come la sorveglianza sanitaria per mansioni soggette a rischio: in quei casi la valutazione spetta al medico competente, non a un colloquio informale condotto dall’azienda.

GDPR nel colloquio di selezione: dati dei candidati e conservazione dei CV

Durante la selezione l’azienda tratta dati personali dei candidati fin dal primo curriculum ricevuto, e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si applica a tutte le fasi, non solo al colloquio in sé. Due principi guidano ogni scelta pratica: la minimizzazione, per cui si possono raccogliere solo i dati pertinenti e necessari alla valutazione del ruolo, e la limitazione della conservazione, per cui i dati vanno mantenuti solo per il tempo utile allo scopo dichiarato.

L’azienda deve fornire ai candidati un’informativa sul trattamento dei dati prima o durante la raccolta del CV, indicando finalità, base giuridica e tempi di conservazione. La raccolta di dati dai social network è ammessa solo se riguarda reti professionali e informazioni pertinenti al percorso lavorativo, non la sfera privata del candidato. I curriculum dei candidati non selezionati non possono restare in azienda a tempo indeterminato “per eventuali usi futuri”: la conservazione oltre la selezione in corso richiede una base giuridica specifica, tipicamente il consenso esplicito del candidato a essere ricontattato.

Raccogliere più dati di quelli necessari al ruolo non rende la selezione più accurata: aumenta solo il rischio per l’azienda in caso di controllo o contestazione.

La base giuridica del trattamento cambia a seconda della fase, come riassunto di seguito.

Base giuridica (GDPR)Quando si applica alla selezioneEsempio pratico
Misure precontrattuali (art. 6.1.b)Raccolta e valutazione del CV su richiesta del candidatoRicezione della candidatura per una posizione aperta
Legittimo interesse del titolareScreening dei candidati coerente con le finalità dichiarateValutazione delle competenze indicate nel CV
Consenso esplicitoUsi che vanno oltre la selezione in corsoConservazione del CV per proporre future opportunità

Su questo fronte il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato, con il provvedimento n. 12 dell’11 gennaio 2024, il Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro, con cui le agenzie aderenti si impegnano a non fare preselezioni in base a stato matrimoniale, gravidanza o disabilità, a non trattare informazioni su illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari del candidato e a raccogliere informazioni online solo da canali social di natura professionale. Il codice è rivolto alle agenzie per il lavoro, ma indica l’orientamento del Garante anche per le aziende che selezionano direttamente: gli stessi criteri di pertinenza e minimizzazione valgono per chiunque conduca il colloquio.

Come condurre un colloquio di selezione strutturato

Il modo più efficace per restare nei limiti di legge, e non solo per una questione di privacy, è strutturare il colloquio prima di condurlo. Una griglia di domande preparata sui requisiti del ruolo (competenze tecniche, esperienza pregressa, disponibilità organizzativa) riduce il margine per domande fuori tema poste sull’onda dell’improvvisazione.

Un colloquio di selezione strutturato prevede domande comparabili per tutti i candidati alla stessa posizione, così da valutare le risposte sullo stesso metro e ridurre l’influenza di impressioni soggettive. Le domande comportamentali, che chiedono di descrivere una situazione concreta affrontata in passato, tendono a restare più aderenti all’attitudine professionale rispetto alle domande generiche sulla persona. Anche i test tecnici o le prove pratiche, se coerenti con il ruolo, sono strumenti legittimi di valutazione.

Chi conduce più colloqui per la stessa posizione dovrebbe annotare le risposte subito dopo l’incontro, con riferimento ai criteri definiti in anticipo, invece di affidarsi al ricordo generico a distanza di giorni. Questo rende anche più semplice motivare la scelta finale, se richiesto. Una volta selezionato il candidato, i dati raccolti nel colloquio confluiscono nel fascicolo del lavoratore e proseguono nella gestione del rapporto di lavoro, che segue regole proprie distinte da quelle della fase di selezione.

Errori di privacy da evitare in fase di selezione

Senza una procedura scritta per la selezione, questi sono gli errori da evitare:

  • porre domande sulla vita privata del candidato senza collegarle a un requisito del ruolo;
  • cercare nei profili social personali del candidato informazioni sulla sua vita privata: l’art. 8 dello Statuto lo vieta, anche se il candidato acconsente;
  • conservare i CV dei candidati non selezionati oltre la fine della ricerca, senza una base giuridica per farlo;
  • non consegnare l’informativa privacy prima o durante il colloquio;
  • lasciare che persone diverse conducano colloqui con criteri diversi per lo stesso ruolo.
Clessidra su un tavolo accanto a un curriculum capovolto, a richiamo dei tempi limitati di

Ognuno di questi errori si previene con pochi accorgimenti: una griglia di domande scritta, un’informativa standard pronta da consegnare, un criterio unico su quanto tempo tenere i CV non selezionati. Predisporre questi strumenti rientra nelle competenze del consulente del lavoro, che può affiancare la funzione HR anche nella fase di selezione.

Domande frequenti sulla privacy nella selezione del personale

Quali domande sono vietate durante un colloquio di selezione?

Sono vietate le domande su opinioni politiche, religiose o sindacali e su fatti non rilevanti per valutare l’attitudine professionale, come lo stato di salute non collegato a mansioni a rischio specifico. Lo stato di famiglia, una gravidanza e i progetti di maternità o paternità non possono pesare sulla selezione: lo vieta l’art. 27 del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006).

Il candidato deve dare il consenso per essere ricontattato in futuro?

Sì. Se l’azienda vuole conservare il CV di un candidato non selezionato per proporgli future opportunità, serve un consenso esplicito, chiesto a parte. Per la selezione in corso il consenso invece non serve: la base giuridica sono le misure precontrattuali richieste dal candidato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR).

Chi risponde di un’eventuale violazione della privacy durante il colloquio?

Risponde l’azienda, che per il GDPR è titolare del trattamento e deve adottare misure adeguate a garantire il rispetto delle regole (art. 24). Chi conduce il colloquio agisce sotto la sua autorità e tratta i dati solo secondo le istruzioni ricevute (art. 29): per questo istruire chi seleziona è parte della compliance.

È obbligatoria un’informativa privacy prima della selezione?

Sì, il GDPR richiede che il candidato riceva un’informativa su finalità, base giuridica e tempi di conservazione dei propri dati prima o durante la raccolta del CV, non a selezione conclusa. L’informativa indica anche chi è il titolare, gli eventuali destinatari dei dati e i diritti del candidato, come l’accesso e la cancellazione.

Per quanto tempo si possono conservare i CV dei candidati non selezionati?

Il principio è quello della conservazione limitata al tempo necessario alla selezione in corso; un periodo più lungo, per valutare il candidato in future ricerche, richiede il suo consenso esplicito e va comunque definito in modo proporzionato allo scopo, indicandolo nell’informativa.


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