L’obbligo di assunzione categorie protette impone a molte aziende italiane di riservare una quota del proprio organico a lavoratori disabili e ad altre categorie tutelate dalla legge 68/1999. Non è una scelta discrezionale: superata una certa soglia dimensionale, il datore di lavoro deve computare l’organico, individuare i posti riservati e attivare le procedure di collocamento mirato presso gli uffici competenti. È un adempimento che il personale ispettivo verifica insieme agli altri obblighi del datore di lavoro, e per il quale la legge fissa sanzioni amministrative precise in caso di inadempimento.

Chi è obbligato ad assumere categorie protette: le soglie dimensionali

L’obbligo scatta in base al numero di dipendenti occupati dall’azienda, pubblica o privata. La legge 68/1999 individua tre fasce dimensionali, a ciascuna delle quali corrisponde una quota di riserva diversa.

Ufficio di una piccola azienda con tre scrivanie cariche di pratiche e una libera
Dipendenti occupatiQuota di riserva per categorie protette
Da 15 a 35 dipendenti1 lavoratore
Da 36 a 50 dipendenti2 lavoratori
Oltre 50 dipendenti7% dell’organico complessivo

Sotto i 15 dipendenti l’azienda non è soggetta all’obbligo, salvo assunzioni volontarie, che restano possibili e per le quali la legge prevede incentivi nei limiti e alle condizioni dell’articolo 13. La quota riguarda le persone con disabilità indicate dall’articolo 1: invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, persone non vedenti o sorde nei termini definiti dalla norma, invalidi di guerra e per servizio. L’articolo 18 aggiunge una quota distinta per orfani e coniugi superstiti di chi è deceduto per causa di lavoro, di guerra o di servizio e per le categorie equiparate: un punto percentuale per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, pari a un’unità da 51 a 150 dipendenti.

Superata la soglia dei 15 dipendenti, l’assunzione di categorie protette non è più una scelta: è un obbligo di legge verificabile in sede ispettiva.

L’obbligo non scatta necessariamente dal primo giorno di attività. Quando un’azienda raggiunge la soglia dimensionale per effetto di nuove assunzioni, l’obbligo sorge da quel momento e il datore di lavoro ha 60 giorni per presentare la richiesta di assunzione agli uffici competenti (articolo 9, comma 1). Lo stesso termine vale quando la quota torna scoperta: se un lavoratore computato nella quota cessa il rapporto, l’azienda ha lo stesso margine per attivarsi.

Come si calcola la base occupazionale

Il numero di dipendenti che determina la fascia applicabile non coincide sempre con il totale delle persone in forza. L’articolo 4 della legge 68/1999 parte da tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e ne esclude alcuni dal computo. Tra gli altri:

  • Lavoratori già occupati in forza della stessa legge 68/1999
  • Lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi
  • Dirigenti
  • Lavoratori in somministrazione, che non si computano presso l’utilizzatore
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro
  • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili
  • Lavoratori a domicilio

I lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione all’orario svolto, e restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Le frazioni di quota superiori allo 0,50 si arrotondano all’unità superiore, quelle pari o inferiori no. Un’azienda con 60 dipendenti computabili, ad esempio, rientra nella fascia del 7%: la quota teorica è 4,2 posti, ma la frazione di 0,2 resta sotto la soglia di arrotondamento, quindi la quota dovuta è di 4 lavoratori. Con 66 dipendenti, invece, la quota teorica sale a 4,62 e la frazione superiore a 0,50 fa scattare l’arrotondamento a 5 posti. Questo calcolo va rifatto periodicamente, perché ogni assunzione o cessazione può spostare l’azienda da una fascia all’altra. È una verifica che il consulente del lavoro svolge sugli stessi dati che usa per i cedolini: tipologie contrattuali, orari, durata dei rapporti a termine, cessazioni.

Come adempiere all’obbligo di assunzione categorie protette

L’adempimento pratico passa attraverso due strumenti. Il primo è il prospetto informativo, che il datore di lavoro soggetto all’obbligo deve inviare in via telematica agli uffici competenti (articolo 9, comma 6). Il Ministero del lavoro indica come termine il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente; l’invio non è dovuto se, rispetto all’ultimo prospetto, non ci sono stati cambiamenti che modificano l’obbligo o incidono sul computo della quota. Il documento indica il numero complessivo dei dipendenti, i lavoratori già computati nella quota riservata e i posti ancora disponibili.

Il secondo strumento è la richiesta di assunzione agli uffici competenti per il collocamento mirato, che avviano i candidati iscritti negli elenchi in base alle caratteristiche del posto disponibile; la richiesta si considera presentata anche con l’invio del prospetto informativo (articolo 9, comma 3). In alternativa, l’azienda può stipulare con gli stessi uffici una convenzione (articolo 11), che fissa tempi e modalità delle assunzioni: tra le modalità ammesse ci sono la scelta nominativa, i tirocini, il contratto a termine e periodi di prova più ampi di quelli del contratto collettivo.

Esonero parziale e contributo esonerativo

Non tutte le aziende riescono a coprire l’intera quota con assunzioni dirette, per le speciali condizioni della loro attività. L’articolo 5, comma 3, della legge 68/1999 consente in questi casi di chiedere un esonero parziale dall’obbligo, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore non occupato. L’importo, adeguato dal decreto ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021 con decorrenza 1° gennaio 2022, è pari a 39,21 euro; dal 1° gennaio 2027 sale a 44,32 euro.

Il contributo esonerativo non elimina l’obbligo: consente solo di sostituirlo, in parte, con un versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

L’esonero non è automatico: si ottiene a domanda e viene concesso solo in presenza di adeguata motivazione (articolo 5, commi 3 e 4). Fa eccezione il caso del comma 3-bis: per gli addetti a lavorazioni con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille il datore di lavoro può autocertificare l’esonero, versando lo stesso contributo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Resta comunque un costo ricorrente, che si aggiunge — non si sostituisce — alla valutazione più ampia sul costo del lavoro complessivo dell’azienda.

Sanzioni per inadempimento all’obbligo di assunzione categorie protette

Il mancato rispetto dell’obbligo è sanzionato in modo specifico dall’articolo 15 della legge 68/1999, con importi adeguati dai decreti ministeriali n. 193 e n. 194 del 30 settembre 2021.

ViolazioneSanzioneRiferimento
Mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, decorsi 60 giorni dal sorgere dell’obbligo196,05 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore non occupato (221,60 euro dal 1° gennaio 2027)Art. 15 co. 4 L. 68/1999 — DM 193/2021
Omesso o tardivo invio del prospetto informativo702,43 euro, maggiorati di 34,02 euro per ogni giorno ulteriore di ritardoArt. 15 co. 1 L. 68/1999 — DM 194/2021

La sanzione per mancata copertura della quota corrisponde al contributo esonerativo moltiplicato per cinque, e decorre solo dopo 60 giorni dal momento in cui l’obbligo è sorto: un margine che l’azienda può usare per avviare le procedure di assunzione prima che la sanzione diventi esigibile. Contributo e sanzione valgono in questa misura fino al 31 dicembre 2026: dal 1° gennaio 2027 il decreto del Ministro del lavoro n. 100 del 3 agosto 2026 porta il contributo esonerativo a 44,32 euro e, di conseguenza, la sanzione per la quota scoperta a 221,60 euro, in applicazione dell’adeguamento quinquennale previsto dall’articolo 5, comma 6, della legge 68/1999. In sede di ispezione del lavoro il personale ispettivo verifica il rispetto della quota di riserva; per questa violazione si applica la procedura di diffida dell’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 (articolo 15, comma 4-bis), che prevede la presentazione della richiesta di assunzione agli uffici competenti o la stipula del contratto con la persona avviata.

Dopo 60 giorni dal sorgere dell’obbligo, ogni giorno lavorativo di mancata copertura della quota per cause imputabili al datore di lavoro comporta una sanzione di 196,05 euro per ciascun lavoratore non occupato.

Per i pubblici dipendenti responsabili dell’inadempimento si aggiungono, secondo l’articolo 15 comma 3, le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego, distinte da quelle a carico dell’ente datore di lavoro.

Faldoni blu del personale su uno scaffale e una cartellina chiusa con l'elastico

Domande frequenti

Quali aziende devono assumere categorie protette?

Sono obbligati i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti, computati secondo i criteri dell’articolo 4 della legge 68/1999. La quota richiesta varia da 1 posto per le aziende tra 15 e 35 dipendenti fino al 7% dell’organico per quelle sopra i 50 dipendenti.

Come si calcola il numero di dipendenti ai fini dell’obbligo?

Si contano i lavoratori subordinati, esclusi tra gli altri i dirigenti, i lavoratori a termine fino a sei mesi, i lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio e chi è già occupato in forza della legge 68/1999 (articolo 4). Le frazioni superiori a 0,50 si arrotondano all’unità.

Cosa rischia un’azienda che non copre la quota di riserva?

Decorsi 60 giorni dal sorgere dell’obbligo, se la quota resta scoperta per cause imputabili al datore di lavoro, la sanzione amministrativa è di 196,05 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore non occupato (221,60 euro dal 1° gennaio 2027). Si applica la procedura di diffida dell’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.

È possibile evitare l’obbligo pagando un contributo?

Non si tratta di un’esenzione libera: l’esonero parziale va richiesto e autorizzato, ed è ammesso solo in parte, per le speciali condizioni dell’attività e con adeguata motivazione. Il contributo esonerativo è di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore non occupato, e sale a 44,32 euro dal 1° gennaio 2027.

Quando va inviato il prospetto informativo?

Va inviato in via telematica entro il 31 gennaio, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente, ma solo se rispetto all’ultimo prospetto ci sono stati cambiamenti che modificano l’obbligo o incidono sul computo della quota. L’omesso o tardivo invio è sanzionato con 702,43 euro, più 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L’obbligo riguarda solo le nuove assunzioni?

No. Riguarda la copertura costante della quota di riserva: se un lavoratore computato nella quota cessa il rapporto e la quota torna scoperta, l’obbligo di coprire il posto si riattiva, con gli stessi termini e le stesse sanzioni in caso di inadempimento.


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