Il calcolo TFR è uno degli accantonamenti che pesano di più sul bilancio di un’azienda, eppure resta spesso una voce poco presidiata finché non arriva il momento di liquidarlo. Il trattamento di fine rapporto non è un costo che si manifesta improvvisamente alla cessazione del contratto: matura anno dopo anno, si rivaluta secondo un meccanismo definito dal codice civile e, per le aziende sopra una certa dimensione, può essere in parte gestito direttamente dall’INPS. Capire come si forma questo accantonamento aiuta a leggere correttamente il costo del lavoro complessivo, non solo la retribuzione corrisposta mese per mese.
Come si calcola il TFR: la quota annua
Il meccanismo di calcolo è fissato dall’art. 2120 del codice civile e si basa su una regola semplice nella forma, anche se articolata negli effetti cumulati nel tempo. Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile ai fini del TFR, divisa per 13,5. Nella base di calcolo rientrano tutte le componenti retributive corrisposte in modo continuativo, salvo quanto espressamente escluso dalla contrattazione collettiva applicata.
Questa quota si somma a quelle degli anni precedenti, che nel frattempo sono state rivalutate, formando così il monte accantonato che verrà liquidato alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa: licenziamento, dimissioni volontarie o cessazione per altre ragioni.
Il TFR non è una somma “congelata”: è un accantonamento che cresce ogni anno, sia per le nuove quote maturate sia per la rivalutazione di quelle già accantonate.
La rivalutazione ISTAT: come cresce l’accantonamento
Le quote di TFR maturate negli anni precedenti non restano ferme: l’art. 2120 c.c. prevede una rivalutazione annuale composta da due elementi, un tasso fisso dell’1,5% e una quota variabile pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Quando l’inflazione è negativa, la componente variabile non scende sotto zero ai fini di questo calcolo: resta comunque garantito il tasso fisso dell’1,5%.
Per l’azienda questo significa che il debito verso i dipendenti per TFR non è statico: va rivalutato ogni anno, ed è una posta che incide sul bilancio anche quando non ci sono nuove assunzioni o cessazioni nell’anno.
| Componente | Come si determina |
|---|---|
| Quota annua | Retribuzione annua utile diviso 13,5 |
| Rivalutazione fissa | 1,5% annuo sul monte accantonato |
| Rivalutazione variabile | 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI di dicembre |
| Base esclusa dalla rivalutazione | La quota maturata nell’anno in corso, rivalutata dall’anno successivo |
TFR in azienda o nel fondo di previdenza complementare: la scelta del lavoratore
Il D.Lgs. 252/2005 riconosce al lavoratore la facoltà di scegliere dove destinare il proprio TFR: può lasciarlo accantonato in azienda, oppure conferirlo a un fondo di previdenza complementare. La comunicazione va fatta entro un termine dall’assunzione, tramite l’apposita modulistica.
Su questo punto la normativa è cambiata di recente e l’azienda deve distinguere tra due platee di lavoratori. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 resta valido il meccanismo di silenzio-assenso “storico”: se il lavoratore non esprime una scelta esplicita entro sei mesi dall’assunzione, il TFR maturando confluisce automaticamente nel fondo di previdenza complementare individuato dal CCNL applicato. Per le assunzioni dal 1° luglio 2026 il meccanismo è stato sostituito da un’adesione automatica alla previdenza complementare, con un termine più breve per l’eventuale rinuncia da parte del lavoratore: il datore di lavoro deve quindi verificare, per ogni nuova assunzione, quale regime si applica in base alla data di ingresso in azienda.
Quando il TFR resta in azienda, il datore continua ad accantonarlo e rivalutarlo secondo le regole dell’art. 2120 c.c.; quando viene conferito al fondo, la gestione finanziaria e la rivalutazione seguono le regole del fondo stesso, non più quelle del codice civile.
La scelta sulla destinazione del TFR non è un adempimento amministrativo secondario: cambia chi gestisce la rivalutazione e, di conseguenza, il rendimento futuro di quella somma.
Il Fondo di Tesoreria INPS: quando l’accantonamento non resta tutto in azienda
Per le aziende che superano una determinata soglia dimensionale, la quota di TFR maturata dai lavoratori che non hanno scelto la previdenza complementare non resta interamente in azienda: va versata mensilmente al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, che ne assume la titolarità e la corrisponde direttamente al lavoratore al momento della cessazione del rapporto, insieme alla quota eventualmente ancora a carico dell’azienda.
La soglia dimensionale che fa scattare questo obbligo è stata modificata dalla legge di bilancio 2026 e dalla circolare INPS n. 12/2026, che hanno introdotto un criterio dinamico basato sulla media annua dei dipendenti dell’anno precedente, in luogo della soglia fissa precedente. Per il biennio 2026-2027 l’obbligo di versamento riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti in media annua; la soglia tornerà a 50 dipendenti nel periodo 2028-2031, per poi scendere a 40 dal 2032. Le aziende che si collocano vicino a queste soglie devono verificare anno per anno, con il proprio consulente del lavoro, se l’obbligo di versamento al Fondo si applica o meno, perché la dimensione aziendale rilevante è quella dell’anno precedente rispetto al periodo di paga in corso.
Questo meccanismo di calcolo, insieme alla gestione mensile dei cedolini e degli accantonamenti, è uno degli aspetti tecnici che rientrano nell’elaborazione delle buste paga quando l’azienda decide di affidarla a un fornitore esterno, così da non dover monitorare internamente ogni variazione di soglia o di normativa.
| Aspetto | TFR gestito in azienda | TFR al Fondo di Tesoreria INPS |
|---|---|---|
| Titolare dell’accantonamento | Il datore di lavoro | L’INPS, per la quota eccedente la soglia |
| Chi liquida alla cessazione | Il datore, per intero | INPS e datore, ciascuno per la propria quota |
| Rivalutazione | Secondo l’art. 2120 c.c. | Secondo le regole del Fondo di Tesoreria |
| Aziende interessate | Sotto la soglia dimensionale vigente | Sopra la soglia dimensionale vigente (60 dipendenti nel 2026-2027) |
Domande frequenti
Il calcolo TFR cambia in base al CCNL applicato?
La formula di base (retribuzione annua utile diviso 13,5) è fissata dall’art. 2120 c.c. e vale per tutti i settori, ma il CCNL applicato può incidere sulle voci retributive che rientrano nella base di calcolo utile.
Cosa succede al TFR in caso di dimissioni volontarie?
Il TFR maturato spetta al lavoratore indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, comprese le dimissioni volontarie: cambia il momento e le modalità della liquidazione, non il diritto alla somma accantonata.
L’azienda può anticipare il TFR al lavoratore durante il rapporto?
L’art. 2120 c.c. prevede la possibilità di un’anticipazione, a determinate condizioni di anzianità e per specifiche finalità, entro un limite percentuale sul TFR maturato: la richiesta va verificata caso per caso con il proprio consulente del lavoro.
La rivalutazione del TFR è uguale per tutte le aziende?
Sì, la formula di rivalutazione fissata dall’art. 2120 c.c. (1,5% fisso più il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI) si applica in modo uniforme, indipendentemente dal settore o dalla dimensione aziendale.
Come si sa se l’azienda rientra nell’obbligo verso il Fondo di Tesoreria?
Il criterio si basa sulla media annua dei dipendenti nell’anno precedente rispetto al periodo di paga: è un calcolo che va rifatto periodicamente, perché la soglia e la composizione dell’organico possono far entrare o uscire l’azienda dall’obbligo di versamento.
Cosa prevede l’articolo 2120 del codice civile sul TFR in azienda?
La retribuzione annua utile ai fini del TFR comprende, secondo l’art. 2120 c.c., tutte le somme corrisposte in modo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, con esclusione di quanto versato a titolo di rimborso spese. Ai fini della quota annua, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Quanto costa il TFR all’azienda, oltre alla quota accantonata?
La quota di TFR non è un costo aggiuntivo: è retribuzione differita, già compresa nel costo del lavoro. Il datore versa però un contributo distinto, lo 0,20% della retribuzione imponibile (0,40% per i dirigenti industriali), al Fondo di Garanzia TFR dell’INPS, istituito dalla legge 297/1982. Dovuto da tutte le aziende a prescindere dalla dimensione, copre il TFR in caso di insolvenza aziendale: è cosa diversa dal Fondo di Tesoreria descritto sopra.


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