Un’agenzia di selezione del personale è utile quando in azienda mancano il tempo, il metodo o i contatti per trovare la persona adatta in tempi ragionevoli. Non è però l’unica strada, né sempre la più efficiente. Per molti ruoli la selezione interna resta più rapida; per altri conviene un incarico esterno, che per legge può essere affidato solo a soggetti autorizzati. Tra questi, oltre alle agenzie, c’è il consulente del lavoro, quando opera come delegato della fondazione del proprio Ordine. La scelta dipende da quattro elementi: tempo disponibile, costo sostenibile, complessità del ruolo e competenze già presenti in organico.

Attaccapanni a parete con una giacca appesa e quattro ganci liberi nell'ingresso di un ufficio

Selezione interna o incarico esterno: i criteri per decidere

Chi seleziona dall’interno conosce già il reparto e le esigenze operative del ruolo. È un vantaggio che un soggetto esterno recupera solo con un incarico descritto bene. La definizione del profilo è la prima fase di ogni processo di selezione del personale e condiziona tutte le successive. La selezione interna, inoltre, non comporta corrispettivi verso terzi: impegna il tempo di chi è già in organico.

Il limite è proprio il tempo. Scrivere l’annuncio, leggere i curriculum e condurre i colloqui sottrae ore al titolare o al responsabile di funzione. Può mancare anche un metodo, e la decisione finisce per poggiare sull’impressione di un colloquio. La selezione interna funziona per ruoli simili a posizioni già coperte e per mansioni con molti candidati sul territorio.

Un errore di selezione non costa solo la retribuzione corrisposta nei primi mesi: si aggiungono una nuova ricerca e il tempo già dedicato a formazione e inserimento.

L’incarico esterno ha senso quando il ruolo è specialistico, quando agli annunci dell’azienda non rispondono candidati validi o quando più posizioni si aprono insieme.

CriterioSelezione internaIncarico esterno
Tempo richiesto all’aziendaAlto: ogni fase è gestita in proprioPiù contenuto: restano l’incarico iniziale e i colloqui finali
Costo direttoNessun corrispettivo esterno, solo tempo internoCorrispettivo da concordare per iscritto
Candidati raggiungibiliChi risponde agli annunci dell’aziendaAnche persone già occupate, contattate direttamente

Agenzia di selezione del personale: che cosa prevede la legge

La ricerca e selezione del personale non è un’attività libera. Il decreto legislativo 276/2003 la definisce, all’articolo 2, come una consulenza di direzione svolta su incarico specifico dell’azienda committente. Comprende la definizione del profilo, la ricerca su più canali, la valutazione delle candidature e la formazione di una rosa di candidati idonei.

Per svolgerla serve un’autorizzazione. L’articolo 4 dello stesso decreto istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’albo delle agenzie per il lavoro, articolato in cinque sezioni. Due riguardano la somministrazione di lavoro, una l’intermediazione, una la ricerca e selezione del personale, una il supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie di somministrazione di tipo generalista e le agenzie di intermediazione sono iscritte automaticamente anche alla sezione della ricerca e selezione (articolo 4, comma 6).

Chi cerca e valuta candidati per conto di un’azienda deve essere autorizzato e iscritto all’albo delle agenzie per il lavoro.

Il decreto non prevede una categoria distinta per gli head hunter: chi svolge ricerca e selezione su incarico rientra nella stessa definizione. Rispetto alla somministrazione, la differenza riguarda il rapporto di lavoro. Nella ricerca e selezione l’azienda assume direttamente la persona scelta. Nella somministrazione il lavoratore è dipendente dell’agenzia e viene messo a disposizione dell’impresa utilizzatrice, sotto la direzione e il controllo di questa. Sono servizi diversi dentro la stessa disciplina.

A chi affidare la ricerca: agenzia o consulente del lavoro

L’incarico può andare a una delle agenzie iscritte alla sezione della ricerca e selezione. C’è poi un’altra via: l’articolo 6, comma 2, del decreto consente all’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro di chiedere l’iscrizione all’albo di un’apposita fondazione, per svolgere attività di intermediazione a livello nazionale. Il comma 5-bis estende quell’iscrizione alle sezioni della ricerca e selezione e della ricollocazione professionale.

Questa fondazione è la Fondazione Consulenti per il Lavoro, agenzia per il lavoro del Consiglio nazionale dell’Ordine. Opera sul territorio attraverso i consulenti del lavoro delegati, che ne costituiscono le sedi operative. Non ogni consulente del lavoro è delegato: la delega va richiesta, ed è la prima cosa da verificare.

Il consulente del lavoro è una figura adatta a questo incarico perché la selezione si chiude con un’assunzione, e l’assunzione è fatta di scelte tecniche: inquadramento, contratto collettivo applicato, tipologia contrattuale, patto di prova. Chi segue già l’amministrazione del personale dell’azienda, magari con una gestione del personale in outsourcing, conosce i livelli delle posizioni simili e il relativo costo del lavoro. Le condizioni offerte al candidato nascono così coerenti con le regole che l’azienda dovrà applicare dopo l’assunzione.

Caraffa d'acqua, due bicchieri e un quaderno chiuso sull'angolo di un tavolo riunioni

Come valutare un’agenzia di selezione del personale prima dell’incarico

Il primo controllo riguarda il titolo a operare, prima ancora del metodo. Il Ministero pubblica l’albo nazionale delle agenzie per il lavoro: l’iscrizione attesta l’autorizzazione. Gli altri aspetti si chiedono al primo contatto e si fissano per iscritto.

Aspetto da verificareChe cosa chiedere o controllare
AutorizzazioneIscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro e sezione di iscrizione; per il consulente del lavoro, la delega della Fondazione
Esperienza sul ruoloDa quanto tempo il soggetto lavora su profili e settori simili
Metodo di valutazioneNumero di colloqui, eventuali prove, criteri con cui si forma la rosa
CorrispettivoCompenso fisso o legato all’esito, tempi di fatturazione, garanzia di sostituzione
Compensi chiesti ai candidatiNessuno, salve le eccezioni previste dai contratti collettivi
Informazioni sul percorsoResoconti intermedi sui candidati contattati e scartati, oltre alla rosa finale

Il costo dell’incarico grava sull’azienda committente. L’articolo 11 del decreto vieta infatti ai soggetti autorizzati di esigere o percepire compensi dal lavoratore. Fanno eccezione i casi che i contratti collettivi possono prevedere per lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi.

Un soggetto serio spiega il metodo con cui seleziona, i tempi realistici e che cosa accade se l’inserimento non riesce.

Che cosa resta in capo all’azienda

Affidare la ricerca all’esterno non trasferisce le responsabilità del datore di lavoro. L’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori vieta, ai fini dell’assunzione, le indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore. Vieta anche quelle sui fatti non rilevanti per valutarne l’attitudine professionale. Il divieto vale anche quando l’indagine è svolta a mezzo di terzi.

Un limite analogo grava sulle agenzie. L’articolo 10 del decreto 276 vieta loro ogni preselezione basata, tra l’altro, su età, sesso, stato di famiglia o di gravidanza e stato di salute, anche con il consenso del candidato. Fanno eccezione le caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o ne costituiscono un requisito essenziale e determinante. Sono vietate anche le indagini su eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, e questo delimita la verifica delle referenze.

Ne discende una regola pratica: l’azienda non può chiedere all’agenzia un filtro che non potrebbe applicare da sé. Anche l’annuncio va scritto con cura: il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 198/2006, articolo 27) vieta ogni discriminazione nell’accesso al lavoro, compresi i criteri di selezione, anche se attuata in modo indiretto con meccanismi di preselezione. Nelle selezioni svolte a mezzo di terzi la prestazione richiesta va accompagnata dalle parole «dell’uno o dell’altro sesso», salvo che il sesso sia requisito essenziale per la natura del lavoro.

Restano all’azienda anche la decisione finale e la scelta su quale contratto utilizzare per l’assunzione. Nel confronto economico va poi considerato l’intero costo di un dipendente, che comprende la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro, non soltanto il corrispettivo dell’incarico.

Domande frequenti sull’agenzia di selezione del personale

Quanto costa affidarsi a un’agenzia di selezione del personale?

Dipende dal ruolo, dal settore e dal modello concordato: compenso fisso oppure legato al buon esito della ricerca. Non esiste una cifra media affidabile. Conviene chiedere a più soggetti una proposta scritta e confrontare, insieme al corrispettivo, metodo, tempi e garanzia di sostituzione.

Un’agenzia di selezione si occupa anche del contratto di assunzione?

Di norma no. L’agenzia di ricerca e selezione individua, valuta e presenta i candidati; ad assumere è l’azienda. Inquadramento e tipologia contrattuale restano scelte del datore di lavoro, che cura gli adempimenti dell’assunzione direttamente o tramite il proprio consulente del lavoro.

Il consulente del lavoro può fare ricerca e selezione del personale?

Sì, quando è delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro, l’agenzia per il lavoro dell’Ordine prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 276/2003. Senza delega resta il suo ambito ordinario, che riguarda ciò che segue la scelta del candidato: inquadramento, contratto e adempimenti dell’assunzione.

Selezione interna e incarico esterno si possono combinare?

Sì. Alcune aziende gestiscono in proprio i ruoli ricorrenti e affidano all’esterno le posizioni più difficili da coprire. In entrambi i casi i criteri di valutazione e la decisione finale restano dell’azienda.


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