Quando un’azienda assume un nuovo collaboratore, la durata del periodo di prova è uno dei primi aspetti da definire nel contratto, insieme alle mansioni e all’inquadramento. È lo strumento che la legge mette a disposizione del datore di lavoro per verificare, in un tempo delimitato, se il lavoratore è idoneo al ruolo assegnato, e al lavoratore stesso per valutare se il posto corrisponde alle sue aspettative. Proprio perché consente a entrambe le parti di sciogliersi dal contratto senza le tutele ordinarie, il patto di prova va gestito con attenzione fin dalla firma: una clausola scritta male, o un recesso comunicato nel modo sbagliato, può trasformarsi in un contenzioso.
Periodo di prova: la forma scritta è obbligatoria
Il patto di prova ha un requisito di forma preciso: l’articolo 2096 del Codice civile stabilisce che “l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto”. Non basta quindi che datore e lavoratore si dicano d’accordo verbalmente: la clausola deve essere messa per iscritto e sottoscritta prima dell’inizio dell’attività lavorativa, o al più tardi contestualmente ad essa.
La giurisprudenza consolidata considera la forma scritta un requisito essenziale. Se manca, il patto di prova è nullo e l’assunzione si considera definitiva fin dall’origine, cioè non soggetta a prova. Il datore perde così la possibilità di recedere liberamente durante quello che credeva essere un periodo di prova. Per un’azienda la conseguenza è molto concreta: se il datore interrompe il rapporto con un neoassunto appellandosi alla prova, ma la clausola scritta non esiste o è stata firmata dopo l’inizio del lavoro, quel recesso rischia di essere trattato come un licenziamento vero e proprio, con l’onere di motivarlo e l’esposizione alle relative tutele.
Nella clausola vanno indicate in modo specifico le mansioni oggetto dell’esperimento. Una prova generica, senza un riferimento preciso al ruolo che il lavoratore dovrà svolgere, espone l’azienda alla contestazione che l’esperimento non ha avuto un oggetto verificabile.
La forma scritta del patto di prova non è un dettaglio burocratico: è la condizione che permette al datore di recedere liberamente durante l’esperimento.
Durata massima del periodo di prova: la regola dei sei mesi e il rinvio al CCNL
La durata del periodo di prova oggi ha un limite fissato dalla legge. Il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022), che ha recepito la direttiva UE 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, lo stabilisce all’articolo 7: la durata del periodo di prova, quando prevista, non può superare i sei mesi. All’interno di questo tetto, resta comunque alla contrattazione collettiva applicata il compito di stabilire la durata specifica in relazione al livello di inquadramento del lavoratore: un impiegato di primo livello e un dirigente, ad esempio, hanno tipicamente periodi di prova di lunghezza diversa.
Per questo motivo, in fase di assunzione, il primo passo pratico non è calcolare una durata “standard”, ma verificare cosa prevede il CCNL applicato al rapporto di lavoro: è quel contratto collettivo, e non una scelta discrezionale dell’azienda, a fissare il numero di giorni o mesi di prova per ciascun livello, sempre restando entro il tetto dei sei mesi introdotto dal decreto.
Per questo la clausola di prova si scrive insieme al consulente del lavoro, che legge il CCNL applicato, individua la durata prevista per il livello di inquadramento e la riporta nel contratto insieme alle mansioni oggetto dell’esperimento. È un controllo che conviene fare prima della firma, non quando si valuta il recesso.
Per il contratto a termine l’articolo 7, comma 2, detta regole specifiche, completate dal Collegato lavoro (legge 203/2024, articolo 13) con effetto dal 12 gennaio 2025:
- nel contratto a tempo determinato, la durata della prova è proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere: non è legittimo applicare a un contratto di pochi mesi la prova prevista per un’assunzione a tempo indeterminato;
- la misura è di un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario dall’inizio del rapporto, fatte salve le disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi;
- in ogni caso la prova non può durare meno di due giorni, né più di quindici giorni nei contratti fino a sei mesi e di trenta giorni nei contratti oltre i sei mesi e sotto i dodici;
- in caso di rinnovo del contratto per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova.
Un esempio aiuta a fare i conti. Un contratto a termine di quattro mesi, circa 120 giorni di calendario, porta a 8 giorni di effettiva prestazione, sotto il tetto dei quindici. Il divieto di nuova prova, invece, la legge lo scrive per il rinnovo del contratto a termine. Fuori da quell’ipotesi la norma non detta una regola espressa: la ripetizione del patto per mansioni già sperimentate va valutata caso per caso.
Recesso durante il periodo di prova: cosa può fare il datore
Il tratto distintivo del periodo di prova, e la ragione per cui viene scelto come primo passo di ogni assunzione, è la libertà di recesso. L’articolo 2096 c.c. stabilisce che, durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità. Non è quindi richiesto un motivo espresso da comunicare per iscritto, come avviene invece per un licenziamento ordinario, e non si applicano i termini di preavviso previsti dal CCNL per la cessazione del rapporto a regime.
Questa libertà, però, non è assoluta. Il codice civile pone un primo limite: se la prova è stata pattuita per un tempo minimo necessario allo svolgimento dell’esperimento, il recesso non può essere esercitato prima della scadenza di quel termine minimo. Un secondo limite emerge dalla giurisprudenza: il recesso deve seguire un esperimento effettivamente svolto. Un’azienda non può recedere il giorno stesso dell’assunzione, prima ancora che il lavoratore abbia potuto dimostrare le proprie capacità nelle mansioni oggetto del patto, perché in quel caso il recesso non è collegato alla finalità della prova.
Un terzo limite, fissato dalla legge, riguarda il motivo del recesso. Anche se il datore di lavoro non è tenuto a indicarlo per iscritto, il recesso non può essere fondato su ragioni discriminatorie né su motivi ritorsivi. L’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori dichiara nullo ogni atto con fini di discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. Per la lavoratrice in gravidanza il divieto di licenziamento non opera in caso di esito negativo della prova, ma resta fermo il divieto di discriminazione (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Se il lavoratore dimostra in giudizio che il recesso è stato determinato da uno di questi motivi illeciti, il giudice può dichiararlo nullo, con la reintegrazione del lavoratore.
Il recesso in prova non richiede preavviso né motivazione scritta, ma deve comunque seguire un esperimento reale e non può nascondere una ragione discriminatoria o ritorsiva.
Sul piano operativo, per l’azienda è comunque utile formalizzare il recesso con una comunicazione scritta che ne attesti la data, anche in assenza di un obbligo di legge: serve a fissare con certezza il momento in cui il rapporto cessa, soprattutto ai fini del computo di ferie, tredicesima e altri ratei maturati fino a quel giorno.
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Forma del patto | Atto scritto, con indicazione specifica delle mansioni oggetto della prova |
| Durata massima | 6 mesi (art. 7, D.Lgs. 104/2022), salvo durata inferiore fissata dal CCNL applicato |
| Prova nel contratto a termine | 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 di calendario; minimo 2 giorni, massimo 15 (contratti fino a 6 mesi) o 30 (oltre 6 e sotto 12 mesi), salvo disposizioni più favorevoli del CCNL |
| Recesso | Libero, senza preavviso né indennità, salvo termine minimo pattuito |
| Limiti al recesso | Divieto di recesso discriminatorio o ritorsivo; recesso ammesso solo dopo un esperimento reale |
| Esito positivo | Il rapporto diventa definitivo e il servizio prestato si computa nell’anzianità |
Proroga e sospensione della prova: malattia, infortunio e congedi
Un punto che il Decreto Trasparenza ha reso esplicito riguarda cosa succede se, durante il periodo di prova, il lavoratore si assenta per malattia, infortunio o per un congedo di maternità o paternità obbligatorio. In questi casi il periodo di prova non decorre come se il lavoratore fosse presente: si sospende, e riprende a decorrere al rientro, prolungandosi per una durata corrispondente a quella dell’assenza.
La ragione è coerente con la finalità stessa della prova: se l’obiettivo è valutare l’idoneità del lavoratore nelle mansioni assegnate, i giorni in cui il lavoratore è assente per una causa a lui non imputabile non possono essere utilmente conteggiati come giorni di esperimento. Per l’azienda, questo significa che la data di scadenza della prova indicata all’assunzione non è necessariamente quella effettiva: va ricalcolata sommando i giorni di assenza per malattia, infortunio o congedo occorsi nel frattempo.

È importante non confondere questa sospensione del periodo di prova con il periodo di comporto, cioè l’arco di tempo durante il quale un lavoratore già confermato in organico conserva il posto in caso di malattia prolungata: sono due istituti distinti, che si applicano in fasi diverse del rapporto e con regole diverse.
| Evento durante la prova | Effetto sul periodo di prova |
|---|---|
| Malattia | Sospensione; la prova riprende al rientro e si prolunga per i giorni di assenza |
| Infortunio | Sospensione; la prova riprende al rientro e si prolunga per i giorni di assenza |
| Congedo di maternità o paternità obbligatorio | Sospensione; la prova riprende al rientro e si prolunga per i giorni di assenza |
| Altre assenze, come le ferie | Dipende da come il CCNL esprime la durata (giorni di calendario o di effettivo lavoro): va letto il contratto applicato |
FAQ sul periodo di prova
Quanto dura il periodo di prova per un nuovo assunto?
La fissa il CCNL applicato, in base al livello di inquadramento, entro il tetto legale di sei mesi del Decreto Trasparenza. Nel contratto a termine la legge indica invece un giorno di effettiva prestazione ogni quindici di calendario, da un minimo di due a un massimo di quindici o trenta giorni, salvo disposizioni più favorevoli del CCNL.
Il datore può licenziare durante il periodo di prova senza motivazione?
Non si tratta tecnicamente di un licenziamento, ma di un recesso dal patto di prova, che l’articolo 2096 c.c. consente senza preavviso né indennità e senza l’obbligo di indicare un motivo scritto. Il recesso deve però seguire un esperimento realmente svolto e non può essere fondato su ragioni discriminatorie o ritorsive.
Cosa succede se il lavoratore si ammala durante la prova?
Il periodo di prova si sospende per la durata dell’assenza dovuta a malattia, infortunio o congedo di maternità o paternità obbligatorio, e riprende a decorrere al rientro del lavoratore, prolungandosi in modo corrispondente. Per questo la data di fine prova indicata all’assunzione va ricalcolata.
Il periodo di prova può essere prorogato oltre i sei mesi previsti dalla legge?
Il tetto dei sei mesi fissato dal Decreto Trasparenza riguarda la durata pattuita nel contratto individuale. La sospensione per malattia, infortunio o congedo obbligatorio allunga la data di scadenza effettiva in misura corrispondente all’assenza, ma non equivale a una proroga discrezionale della durata concordata.
È possibile prevedere un nuovo periodo di prova se si riassume lo stesso lavoratore?
Nel contratto a tempo determinato no, se si tratta del rinnovo per lo svolgimento delle stesse mansioni: l’articolo 7, comma 2, del Decreto Trasparenza esclude un nuovo periodo di prova. Per le altre riassunzioni la legge non detta una regola espressa. La ripetizione del patto per mansioni già sperimentate va valutata caso per caso.
Cosa deve indicare per iscritto l’azienda nel patto di prova?
Oltre alla forma scritta richiesta dall’articolo 2096 c.c., la clausola deve indicare in modo specifico le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere durante l’esperimento: una prova generica, senza un oggetto definito, espone l’azienda al rischio che il patto venga contestato come nullo.


Lascia un commento